Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Professionista responsabile di concussione – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.

Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è necessario per l’iscrizione all’albo forense ed è compito del C.d.O. procedere alla valutazione della sussistenza dello stesso. E’ legittimo, pertanto, il rigetto della domanda di iscrizione operato dal C.d.O. che considerando il principio costituzionale dell’efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare della sentenza penale di patteggiamento, in relazione alla sussistenza del fatto e che l’imputato lo abbia commesso, e in considerazione della valutazione del comportamento stesso, aveva negato il diritto all’iscrizione, per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata al professionista che si era reso responsabile del reato di concussione per il quale aveva patteggiato la pena. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 14 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 315

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 315 del 16 Dicembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 14 Febbraio 2003
Giurisprudenza CNF

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