Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e fedeltà – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nella stessa causa assuma l’incarico contro l’ex cliente che aveva difeso in primo grado. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura per l’avvocato che nel giudizio di primo grado aveva rappresentato e difeso una parte mentre nel secondo grado aveva assunto la difesa della controparte, a nulla rilevando, per il principio dell’autonomia dei giudizi, l’eventualità che egli fosse stato assolto in sede penale dal reato di patrocinio infedele). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 12 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 314

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 314 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 12 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

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