Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di indipendenza e fiducia l’avvocato che assuma l’incarico da intermediari, all’insaputa del cliente, rinunciando al contatto diretto con lo stesso che, invece, è alla base della garanzia di diligenza con la quale l’opera professionale deve essere prestata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 30 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 313
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 313 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 30 Maggio 2003 (censura)
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