Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere all’obbligazione assunta nei confronti della controparte, a nome e per conto della propria cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 14 giugno 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 14 Giugno 2001 (censura)
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