E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59, r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 8 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 309
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 309 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 08 Febbraio 2002 (archiviazione)
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