Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due all’avvocato che aveva fatto accreditare le somme di spettanza del cliente sul proprio conto corrente e le aveva successivamente restituite solo parzialmente trattenendone una cospicua parte). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera (sospensione)
0 Comment