Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase intermedia tra apertura del procedimento e rinvio a giudizio – Istruttoria e audizione dell’interessato – Correttezza del procedimento.

E’ valido il procedimento disciplinare in cui il consiglio addivenga alla notificazione dell’atto di citazione dopo aver svolto l’istruttoria sommaria, aver provveduto all’audizione dell’esponente a quella dell’incolpato e dopo aver concordato con quest’ultimo un termine di rinvio per il deposito delle eventuali deduzioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 10 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 307

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 16 Dicembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 10 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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