Il procedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto in impugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 7 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 320
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 320 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 07 Febbraio 2004
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