Il conflitto di competenza si determina solo nella ipotesi in cui l’apertura del procedimento disciplinare sia stata deliberata da entrambi i consigli dell’ordine che poi ricusino di procedere e non nella ipotesi in cui un solo consiglio abbia aperto il procedimento mentre l’altro si sia astenuto. (Trasmette gli atti e dichiara la competenza del C.d.O. di Potenza, in relazione al fascicolo n. 53/03 c/o avv. V.L.).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 303 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 16 Dicembre 2003
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