Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in violazione di quanto previsto dall’articolo 22 c.d.f., per consentire l’esperimento di un tentativo di conciliazione, ometta di dare comunicazione al C.d.O. delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 17 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 301 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 17 Luglio 2003
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