E’ valida, e non comporta invalidità della decisione disciplinare, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario effettuata con formulazione abbreviata peraltro apposta in corrispondenza della indicazione della qualità e del nome e cognome già scritto a stampa. In assenza di una normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O., per il principio della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e dunque anche mediante consegna di avvisi brevi manu, ovvero per telefono o per fax, e ai fini della valida costituzione del collegio giudicante non è necessaria la precostituzione della prova della avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, che può anche risultare dall’attestazione inserita nel verbale della seduta. E’ valida la decisione che indichi in calce una data sbagliata se dal verbale della seduta e dal testo della medesima si evinca in maniera chiara la data della deliberazione, dovendosi peraltro precisare che la data di emissione non è elemento essenziale, mentre lo è la data di pubblicazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Luglio 2002 (cancellazione)
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