Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 300 del 14 Dicembre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Luglio 2002 (cancellazione)
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