E’ deontologicamente rilevante il comportamento privato del professionista se lo stesso abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stato ritenuto responsabile il professionista che aveva diffuso notizie riservate, avute sia in ragione del mandato che in via extraprofessionale, al solo fine di mostrare risentimento nei confronti dei suoi assistiti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’Aquila, 30 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 291
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 30 Maggio 2003
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