Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Attività svolta da collaboratori e sostituti – Obbligo di vigilanza – responsabilità disciplinare – Sussiste.

Il professionista che riceve il mandato ha la responsabilità deontologica del corretto svolgimento della pratica anche nell’ipotesi in cui l’abbia affidata alle cure dei suoi collaboratori, dovendo egli stesso rispondere dell’attività dei suoi sostituti ed avendo inoltre il dovere di vigilanza e l’obbligo di avvisare il cliente che la pratica è stata affidata ad altra persona del suo stesso studio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 aprile 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 29 novembre 2004, n. 290

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 29 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Aprile 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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