Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme avute in ragione del mandato che peraltro ometta di svolgere. (Nella specie all’avvocato che aveva trattenuto le somme inviategli dal collega dominus per la registrazione della sentenza, alla quale peraltro non aveva provveduto, è stata inflitta la più lieve sanzione dell’avvertimento in luogo della censura anche in considerazione della volontà di ravvedimento concertatasi nella restituzione delle somme e nel pagamento del danno subito dal cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 7 novembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 29 Novembre 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 07 Novembre 2003 (censura)
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