Non è responsabile disciplinarmente il professionista che ometta di formalizzare agli atti del processo penale la revoca dell’incarico da parte del suo cliente se il fatto sia riferito ad un episodio isolato, presumibilmente dovuto alla giovane età, e non abbia arrecato pregiudizio al cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 29 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 novembre 2004, n. 286
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 29 Novembre 2004 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 29 Ottobre 2002
0 Comment