La ricusazione non è ammessa nei confronti dell’inero C.d.O. ma soltanto dei singoli componenti e per i motivi indicati dal codice di procedura civile. Pertanto è inammissibile l’istanza proposta avverso i componenti del C.d.O. per aver valutato, nell’ambito delle loro funzioni istituzionali, la rilevanza disciplinare dei comportamenti sottoposti al loro esame nella fase antecedente all’avvio del giudizio disciplinare ed avente natura meramente procedimentale e amministrativa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Crema, 18 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 29 novembre 2004, n. 285
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 29 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Crema, delibera del 18 Ottobre 2002 (avvertimento)
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