Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – False informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 8 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. CARDONE), sentenza del 29 novembre 2004, n. 280

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 29 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 08 Maggio 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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