Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancanza di prova certa su un capo di incolpazione – Testimonianza della parte lesa come unica prova – Decisione – Annullabilità.

Deve essere annullata la decisione del C.d.O. assunta con l’utilizzo della testimonianza della parte offesa come unica prova peraltro non confermata e anzi contraddetta dai fatti accertati. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di violazione del dovere fiscale per avere emesso una fattura di importo minore rispetto al compenso ricevuto, consederanto che, in realtà, l’assegno di importo maggiore emesso dal cliente era stato dallo stesso annullato, e solo la sua testimonianza, non comprovata da alcun elemento probatorio, affermava il pagamento di una somma di denaro maggiore rispetto alla fattura regolarmente emessa dall’avvocato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 27 novembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 29 novembre 2004, n. 279

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 29 Novembre 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 27 Novembre 2002
Giurisprudenza CNF

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