Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Firma falsa su quietanza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che si appropri di somme di spettanza del cliente a titolo di risarcimento e apponga altresì una firma falsa sull’atto di quietanza. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 29 dicembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 11 novembre 2004, n. 275

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 275 del 11 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 29 Dicembre 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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