L’art. 49 c.d.f., in ossequio al quale il professionista non può aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita, va interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte e, quindi, anche agli atti di precetto, benché non costituenti atti di carattere processuale. Pone pertanto in essere un illecito deontologico l’avvocato che, mediante l’intimazione di venti precetti diversi a ciascuno dei venti condomini sull’asserito presupposto del vincolo solidale di condebito, aggravi la posizione dei singoli determinando la lievitazione di voci tariffarie e di spese non consone alla natura dell’atto, all’evidente unico scopo di conseguire un ingiusto profitto e di aggravare, in maniera palesemente infondata, la situazione debitoria della controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 9 dicembre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 13 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 09 Dicembre 2008
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