Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali chieda un decreto ingiuntivo contro il suo cliente utilizzando visure e certificati falsamente attribuiti al proprio assistito ma relativi ad un omonimo, e produca in giudizio la registrazione di una conversazione intercorsa con l’ex cliente e relativa al compenso dovuto per l’attività svolta. (Nella specie in considerazione della assoluzione su un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 10 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Settembre 2003 (sospensione)
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