Avvocato – Norme deontologiche – rapporti con il C.d.O. – Richiesta di parere su parcella – Obbligo di completezza di allegazione documentale – Omessa comunicazione di una lettera – Illecito deontologico – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che nel chiedere al C.d.O. l’opinamento di una parcella ometta di allegare una lettera inviata da lui al cliente, se questa non integri l’ipotesi di patto speciale stipulato con il cliente ai fini della determinazione della parcella e come tale da allegare ai sensi dell’articolo 61 l.p. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 10 novembre 2004, n. 270

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 10 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Settembre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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