Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico) ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto un atto oggettivamente contrario ai doveri di dignità e decoro professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Firenze, 24 settembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 10 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Settembre 2003 (sospensione)
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