Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di indipendenza e imparzialità, l’avvocato che assuma la funzione di arbitro pur essendo il difensore di una delle parti in altro procedimento, a nulla rilevando che egli in realtà non abbia svolto funzioni difensive ma sia stato un semplice domiciliatario. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 8 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 10 novembre 2004, n. 269
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 10 Novembre 2004 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 08 Novembre 2002 (censura)
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