Al difensore compete il più ampio diritto di difesa nei confronti del giudice, ma sempre attenendosi a criteri di assoluta correttezza, imposta dalla legge e dalla dignità della funzione espletata. Pertanto pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che in udienza usi espressioni offensive e minacciose nei confronti del magistrato onorario, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’art. 599 c.p., la eventuale provocazione può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie anche in considerazione che il comportamento del professionista era stato determinato dalla passione derivante dall’ansia di tutelare nel modo più efficace possibile gli interessi del proprio assistito, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 10 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 262
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 10 Dicembre 2003 (sospensione)
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