Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato a cui va irrogata una unica sanzione, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è, infatti, la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 23 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 261
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Saluzzo, delibera del 23 Marzo 2003 (archiviazione)
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