L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 8 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 259
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 03 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 08 Marzo 2004
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