Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma 2, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bassano del Grappa, 20 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. Bassu), sentenza del 29 novembre 2004, n. 281
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 281 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bassano del Grappa, delibera del 20 Novembre 2003
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