Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con il C.d.O. – uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Omessa collaborazione con il C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in una memoria difensiva, senza alcuna attinenza con la vicenda né alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa, usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei componenti del consiglio dell’ordine. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che, convocato dal C.d.O. per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del collega, usava nella memoria difensiva prodotta espressioni offensive nei confronti dei componenti del C.d.O.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 26 ottobre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 10 novembre 2004, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 10 Novembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 26 Ottobre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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