Laddove voglia riconoscersi la delibera di apertura del procedimento, quale atto endoprocedimentale adottato a tutela delle garanzie dell’incolpato, possa essere considerato impugnabile d’innanzi all’organo giurisdizionale sopraordinato, il potere del C.N.F. non può che essere limitato ad un controllo di mera legalità della delibera qualificato dal riscontro di esistenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, e non può certamente estendersi al merito dei fatti, escludendosi pertanto qualsiasi valutazione relativa alla fondatezza dell’incolpazione ed ai motivi di doglianza che direttamente o indirettamente a tale tema si colleghino.
Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento e diretto a censurare l’operato del Consiglio per mancanza della condotta che si suppone violatrice di norme deontologiche. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Novembre 2009
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