Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti, con adeguata motivazione, che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Nella specie peraltro l’eccezione deve considerarsi tardiva in quanto nessun reclamo specifico era stato avanzato contro il rigetto della proposta di induzione testimoniale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 11 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 251
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 11 Giugno 2003 (sospensione)
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