Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia conseguenzialmente informazioni generiche e dilatorie alla parte assistita e ometta di emettere la fattura relativamente all’acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 245
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Marzo 2001 (sospensione)
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