Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza il professionista che assuma un incarico difensivo contro ex clienti, specie quando il giudizio successivamente istaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto. (Nella specie, anche in considerazione della rinuncia al secondo mandato la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che dopo aver difeso una parte nel giudizio di sfratto aveva assunto la difesa della controparte nel successivo giudizio per il risarcimento del danno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. PACE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 244

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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