Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come disposto dall’articolo 51 comma III r.d. n. 37/1934, mentre non è richiesta la sottoscrizione del relatore, la cui mancanza non rileva ai fini della validità della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 03 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Maggio 2003 (avvertimento)
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