Il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti amministrativi consente di opporre esclusivamente i vizi del procedimento che si siano tradotti in vizi del provvedimento conclusivo, verificandosi solo in questo caso una lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo.
La delibera di apertura del procedimento disciplinare è atto dovuto che manifesta all’esterno l’esplicazione di uno dei poteri propri del Consiglio, con la quale non si manifesta, neppure per implicito, alcuna statuizione sulla colpevolezza del professionista. Ne consegue che su di essa non può essere consentita alcuna valutazione sulla fondatezza dell’accusa prima ancora che un giudice, domestico o terzo che sia, si sia pronunziato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Novembre 2009
0 Comment