Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e difesa – Omesso svolgimento del mandato – Dichiarazioni false al cliente – Utilizzo di documento falso – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di lealtà, correttezza e difesa l’avvocato che abbandoni il giudizio all’insaputa del cliente e successivamente al fine di occultare l’omesso svolgimento del mandato sottoponga al cliente un documento falso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva abbandonato il giudizio e successivamente aveva sottoposto al cliente un atto di quietanza, per un presunto risarcimento, risultato successivamente falso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 ottobre 2004, n. 238

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 18 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 12 Luglio 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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