Le questioni di legittimità costituzionale, secondo il disposto dell’art. 23 della legge n. 87/1953, vanno sollevate con apposita istanza, indicando le disposizioni di legge viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della costituzione che si assumono violate; pertanto è inammissibile la questione proposta senza fare riferimento alle disposizioni di legge e agli articoli violati della costituzione. (Rigetta il ricorso per riassunzione avverso decisione C.N.F., N. 106/2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 14 Ottobre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Maggio 2000
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