Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Accanimento giudiziale – Omessa risposta alla quantificazione delle somme dovuta dalla controparte debitrice – Notifica del precetto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l’importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l’atto di precetto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Maggio 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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