Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera (avvertimento)
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