Non determina la nullità della decisione la mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale. L’avviso al difensore, infatti, non è necessario in quanto l’esercizio del diritto di difesa trova compiuta e adeguata regolamentazione con la sola comunicazione all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all’autodifesa, anche nella ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Maggio 2003 (prescrizione)
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