Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che disattendendo all’accordo intervenuto con il collega di controparte rifiuti il pagamento del credito vantato a mezzo di assegno e per lo stesso notifichi, immotivatamente, numerosi atti di precetto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei nei confronti dell’avvocato che aveva rifiutato il pagamento con assegni e per lo stesso credito aveva notificato ben quattordici atti di precetto). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 26 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (sospensione)
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