Avvocato – Procedimento disciplinare – Regolare costituzione dell’incolpato – Omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare – Irrilevanza – Validità del procedimento.

L’omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’interessato non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa; inoltre tale eventuale ipotesi di nullità è eccepibile ex articolo 157 c.p.c. dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla sua notifica. (Nella specie, l’eccezione di nullità per omessa comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, era stata proposta nella memoria presentata nella fase di riassunzione). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 26 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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