Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O. non vi è alcuna incompatibilità, prevista ex lege, tra la funzione di consigliere istruttore e di componente del collegio giudicante e l’indipendenza del giudice è garantita dai comuni istituti della astensione e ricusazione. (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 26 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (sospensione)
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