La convocazione del collegio giudicante, effettuata attraverso l’invio di fax e la successiva dichiarazione nel verbale d’udienza “dell’avvenuta regolare convocazione di tutti i componenti a mezzo fax”, costituisce prova della regolare convocazione del collegio giudicante, fino a querela di falso, e della regolare costituzione dello stesso, intervenendo in questa ipotesi il principio di presunzione di efficacia degli atti amministrativi. (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 26 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (sospensione)
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