Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia – Decisione di patteggiamento – Efficacia nel giudizio disciplinare – Legge n. 97/2001 – Inapplicabilità retroattiva.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell’articolo 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata quella di patteggiamento, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ma tale disposizione non ha efficacia retroattiva, come disposto dalla Corte costituzionale, e pertanto non si applica alla sentenza pronunciata antecedentemente alla sua entrata in vigore. (Nella specie il C.d.O. pur avendo erroneamente richiamato l’operatività dell’articolo 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, aveva comunque provveduto ad una valutazione autonoma del comportamento del professionista pervenendo ad una decisione di responsabilità disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 6 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 06 Marzo 2003 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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