L’omessa comunicazione all’interessato della apertura del procedimento disciplinare non costituisce motivo di nullità del procedimento se il destinatario abbia comunque avuto la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento, e abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 6 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 225
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 06 Marzo 2003 (archiviazione)
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