Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto di “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso in una percentuale rapportata al valore della lite. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo all’avvocato che aveva trattenuto illecitamente ingenti somme ricevute dal cliente in ragione del mandato e aveva nelle deduzioni difensive, presentate nel procedimento disciplinare, cercato di far apparire l’esistenza di un diverso e non contestato illecito disciplinare, quale appunto il patto di quota lite, al fine di una attenuazione della responsabilità disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 221
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2000 (cancellazione)
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