Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dichiarazioni false e accuse infondate verso l’ufficiale giudiziario – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che falsamente affermi in una causa che la relazione di notifica della comunicazione di deposito del decreto di sequestro era stata falsificata dall’ufficiale giudiziario allo scopo di escludere il termine perentorio, così supponendo una intercorsa collusione tra il collega di controparte e l’ufficiale giudiziario, mentre egli stesso era consapevole, perché avvertito dallo stesso pubblico ufficiale, delle ragioni della correzione legittimamente effettuata. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 14 febbraio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 220

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 14 Febbraio 2003 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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