Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta e richieda altresì compensi non dovuti perché già percepiti e per i quali non abbia peraltro provveduto agli adempimenti fiscali dovuti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che accordatosi per una somma chiedeva compensi maggiori e anche relativi a prestazioni che gli erano state già pagate e per le quali non aveva provveduto ai consequenziali adempimenti fiscali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Novembre 2002 (sospensione)
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